Capo I° Finalità e scopi del Collegio
Art. 1) Ricollegandosi alle tradizioni del Collegio Veneto degli Ingegneri, con il presente statuto s’intende dare continuità al Collegio degli ingegneri della provincia di Venezia, già di fatto esistente e operante con proprio statuto del 17 novembre 1951. Esso ha sede in Venezia Mestre, Via Bruno Maderna, 7 - int. 29.
Art. 2) Il Collegio è una libera associazione, apolitica, aconfessionale ed ha compiti professionali, culturali, promozionali ed assistenziali.
Art. 3) Possono far parte del Collegio gli ingegneri che abbiano conseguita la laurea presso gli Istituti Universitari italiani, o che siano forniti di titoli esteri legalmente riconosciuti equipollenti, o siano abilitati alla professione di ingegnere in Italia.
Art. 4) Premesso che il Collegio si propone di promuovere e sviluppare rapporti di conoscenza e di collaborazione tra gli iscritti interessandoli alla sua vita, alla sua azione e agli interventi in ambito nazionale, regionale e locale, sono scopi del Collegio:
- Valorizzare e tutelare le funzioni ed i diritti professionali della categoria degli Ingegneri in ogni campo della loro attività.
- Collaborare con i Consigli degli Ordini nel vigilare per reprimere l’abuso del titolo e dell’esercizio della professione, intervenendo eventualmente anche in giudizio.
- Studiare e promuovere disposizioni di legge nell'interesse della categoria degli ingegneri.
- Partecipare con studi e proposte ad iniziative riguardanti la soluzione di problemi tecnici, architettonici, urbanistici ed economici, in particolare quelli riguardanti la città e la provincia di Venezia.
- Far conoscere il pensiero ed orientamento dei propri iscritti su argomenti e questioni locali o nazionali, anche con discussioni pubbliche, così che nella risoluzione di problemi di utilità collettive possa venire tenuta in giusta ed adeguata considerazione l’opinione degli Ingegneri.
- Svolgere attività culturali, indire conferenze e far opera di divulgazione delle conquiste della scienza, della tecnica e dell’architettura.
- Occuparsi, anche attraverso contatti con le facoltà Universitarie ed istituti Scientifici, del perfezionamento e dell’incremento della preparazione tecnica ed artistica.
- Favorire rapporti culturali tra i soci e con tecnici italiani e stranieri.
- Collaborare con altre Associazioni professionali per il conseguimento di scopi di interesse collettivo.
- Agevolare e promuovere iniziative di carattere assistenziale verso i Soci.
- Promuovere ed attuare l’adesione o l’appartenenza ad Associazioni, Albi ed Organismi nazionali ed internazionali connessi con le finalità del presente statuto.
Capo II° Organizzazione del Collegio
Art. 5) Considerato come fondamentale il compito del Collegio di contribuire concretamente, attraverso i propri soci, agli studi per fornire proposte inerenti i problemi dell’organizzazione produttiva e dello sviluppo tecnico e scientifico del nostro Paese, lo svolgimento dell’attività culturale si esplicherà prevalentemente all'interno di commissioni costituite dal Consiglio direttivo ed organizzate secondo modalità indicate dal regolamento interno.
Capo III° Organi del Collegio
Art. 6) Sono organi del Collegio:
- L'Assemblea
- il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Sindaci
- Il Collegio dei Probiviri
Gli organi elettivi del Collegio durano in carica tre anni.
Art. 7) ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita da tutti gli iscritti.
L’Assemblea procede alla nomina del Presidente, dei Vice Presidenti, dei Consiglieri, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.
L’Assemblea è convocata normalmente una volta all'anno, nel primo quadrimestre, per l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo e per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
Potrà anche venire convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, oppure quanto ne venga fatta richiesta firmata da almeno un ventesimo dei Soci.
L’Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Collegio, o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano per età, che nominerà un Segretario per la compilazione del verbale e la trascrizione nel libro dei verbali di Assemblea.
Le deliberazioni dell'assemblea sono valide, in prima convocazione se presenti almeno la metà dei soci, in seconda convocazione con qualunque numero di intervenuti.
L’assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare l’avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio o all'indirizzo web risultante dall'elenco dei soci.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Per eventuali Assemblee straordinarie di particolare urgenza basterà un preavviso di tre giorni.
La seconda convocazione può venire indetta per altra ora dello stesso giorno fissato per la prima.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti.
A richiesta di almeno un decimo dei presenti la votazione sarà segreta; comunque sarà sempre segreta per la nomina degli organi del Collegio.
Quando occorra l’Assemblea nominerà due scrutatori.
Ogni iscritto può farsi rappresentare nelle Assemblee da altro socio, mediante delega scritta. Ogni iscritto non può avere più di una delega.
Le deleghe sono escluse per le votazioni sugli argomenti di cui agli articoli 14 e 16 del presente Statuto.
Art. 8) PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta il Collegio nei confronti dei terzi e di qualsiasi Autorità od Ente.
Presiede l’Assemblea ed il Consiglio direttivo.
Potrà delegare, in determinate circostanze, i propri poteri ad uno o più membri del Consiglio direttivo, precisando le attribuzioni e la durata della delega.
In caso di assenza del Presidente, il Consiglio direttivo è presieduto da uno dei Vice Presidenti (in ordine di età).
Ove siano assenti il Presidente ed i Vice Presidenti, assumerà la presidenza del Consiglio il Consigliere più anziano di età.
La carica di Presidente non può essere coperta dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi.
Art. 9) CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente del Collegio, è composto:
- da due Vice Presidenti
- dal Presidente uscente
- da otto Consiglieri
Il Presidente e il Consiglio direttivo nominano tra i Consiglieri il Segretario e il Tesoriere e designano il Bibliotecario del Collegio, un terzo dei Consiglieri a sorteggio, non sarà rieleggibile per il mandato immediatamente successivo.
La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante avviso spedito a tutti i consiglieri, sindaci probiviri, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.
Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, o nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione Europea.
Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.
Le riunioni del consiglio direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a tutte le seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. La carica di Segretario non può essere coperta dalla stessa persona per più di due trienni consecutivi. Il Presidente e il Consiglio Direttivo deliberano purché sia presente almeno la metà più uno dei componenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Art. 10) COLLEGIO DEI SINDACI
Il Collegio dei Sindaci è costituito da tre membri effettivi e due supplenti.
Procede alle normali verifiche contabili ed amministrative, controlla la regolare tenuta dei registri e degli inventari, provvede alla relazione sul bilancio redatto dal Consiglio direttivo, presentandolo allo stesso almeno otto giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea.
Art. 11) COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti.
Il Collegio dei Probiviri interviene nelle controversie loro, e tra i Soci, quanto l’opera del Presidente o del Consiglio direttivo non sia valsa a dirimerle.
Interviene anche nelle eventuali vertenze fra i Soci ed il Consiglio direttivo.
Il collegio dei Probiviri, a domanda del Consiglio direttivo, potrà costituirsi in Collegio Arbitrale.
Il Collegio dei Probiviri esprimerà anche il suo parere al Consiglio direttivo, quando questo ritenesse opportuno richiederlo prima di procedere a sue deliberazioni.
Capo IV° Norme e disposizioni varie
Art. 12) Tutti i Soci per esercitare i diritti di cui al presente Statuto dovranno essere in regola con le quote sociali. Le quote annuali verranno deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo. L’iscrizione obbliga fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel quale è avvenuta e s’intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che il Socio non abbia presentato le sue dimissioni, a mezzo lettera raccomandata, entro il 31 ottobre dell’anno in corso.
Art. 13) Dal Consiglio direttivo possono venire presi provvedimenti disciplinari a carico dei Soci secondo quanto disposto nel
Regolamento interno del Collegio.
Art. 14) Le modifiche al presente Statuto sono di competenza dell’Assemblea. In tale caso è richiesta la presenza di almeno la metà dei Soci in prima convocazione. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un decimo degli iscritti. Ove non si raggiunga tale numero, le eventuali proposte verranno sottoposte a referendum tra i Soci.
Le modifiche devono ottenere l’approvazione di almeno i due terzi dei presenti in caso di Assemblea o dei votanti nel caso di referendum.
Art. 15) Un regolamento interno fisserà l’organizzazione delle Commissioni e definirà i provvedimenti disciplinari. Tratterà inoltre della Biblioteca e di altre funzioni o compiti per i quali si manifestasse opportuna una regolamentazione.
Art. 16) Lo scioglimento del Collegio potrà essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con voto di almeno due terzi degli iscritti, oppure per referendum con partecipazione di almeno due terzi degli iscritti.
L’Assemblea stessa delibererà circa la devoluzione del patrimonio.